Statuto Fondazione Forense PDF Stampa E-mail
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Statuto Fondazione Forense
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STATUTO

Articolo 1

E' costituita la "FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA" con sede in Perugia presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia (Palazzo di Giustizia, Piazza Matteotti n. 14).

Articolo 2

La Fondazione si propone:
a) di fornire e favorire le condizioni per la crescita della cultura forense e giudiziaria nell'ambito del Circondario del Tribunale di Perugia, nonché del Distretto della Corte d'Appello di Perugia;

b) di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di avvocato, trumenti di studio e di formazione professionale giuridica e forense, anche a mezzo ell’organizzazione e gestione della Scuola Forense;
c) di fornire agli avvocati che operano nell'ambito del Circondario del Tribunale di Perugia, nonché del Distretto della Corte d'Appello di Perugia, un servizio di aggiornamento professionale permanente, con possibilità di specializzazione nei diversi settori dell'attività giudiziaria forense.
La Fondazione ha, altresì, come scopo la promozione e la diffusione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione ordinaria e, in particolare, a titolo esemplificativo, della conciliazione, della mediazione e dell’arbitrato. Nell’ambito di tale obiettivo, la Fondazione si propone di diffondere e sviluppare una cultura conciliativa tra privati, società, enti, associazioni e pubbliche amministrazioni.
La Fondazione potrà, inoltre, esercitare l’amministrazione delle procedure di risoluzione delle controversie alternative alla giurisdizione ordinaria, tra le quali, in particolare, quelle elencate a titolo esemplificativo al comma precedente, nonché l’organizzazione di centri di risoluzione delle controversie e/o di organismi di conciliazione, anche ai sensi del D. Lgs. n. 5 del 17.01.2003, nonché del D. M. n. 222 del 23.07.2004.
a Fondazione potrà infine:
- promuovere, direttamente ovvero attraverso la creazione di cooperative e di strutture, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario;
-acquistare, prendere in locazione, locare, beni immobili da destinare a sede della Fondazione e dei ervizi d'interesse comune e dei suoi soci;
- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio;
- curare, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi della
Fondazione e dell'attività svolta;
- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense;
- promuovere ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali.

Articolo 3

La Fondazione, per perseguire i suoi scopi istituzionali, potrà collegarsi con organizzazioni similari, enti pubblici e privati, associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione e aggiornamento.

Articolo 4

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito come segue:
a) dal fondo iniziale versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia così come indicato nell'atto costitutivo;
b) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile;
c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile;
d) dalle rendite non utilizzate destinate dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;
e) da eventuali contributi di enti pubblici o privati. Gli eventuali investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

Articolo 5

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:
a) dalle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 4;
b) da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto da enti e privati che non sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio indisponibile;
c) dagli eventuali avanzi di gestione annuale;
d) dalle quote e dai contributi ordinari e straordinari.
e) da liberalità, legati, eredità ed erogazioni che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio indisponibile, nonché da ogni altro provento derivante dalle attività svolte;
f) dai contributi dello Stato e di altri enti pubblici, nonché da eventuali fondi dell’Unione Europea.

Articolo 6

Il funzionamento della Scuola Forense sarà disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione, nell'ambito dei corsi di formazione forense, avrà facoltà di istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per i discenti meritevoli e/o bisognosi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Assume lo status di socio "fondatore" il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Articolo 8

Possono essere nominati soci "ordinari", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Perugia, nonché tutti gli iscritti agli Albi degli avvocati degli altri Ordini del Distretto della Corte d'Appello di Perugia, i quali presentino domanda e versino la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Detti soci saranno tenuti al versamento di una quota annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato pagamento della quota per due annualità comporta la decadenza di diritto dalla qualità di socio.
L’esclusione dei soci “ordinari” può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché per il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio ed all’immagine della Fondazione.
I soci “ordinari” possono in ogni momento recedere dalla Fondazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del codice civile.
I soci “ordinari” esclusi o receduti non possono ottenere la restituzione delle quote o dei contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 9

Possono essere nominati soci "aderenti", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, le cui donazioni alla Fondazione siano accolte e ritenute congrue ad insindacabile valutazione del Consiglio stesso, anche previa valutazione dei fini che perseguono i donanti. Ciascuno di essi può proporre alla Fondazione di effettuare studi e ricerche particolari ed elaborare progetti e programmi nell'ambito degli scopi statutari. L’esclusione dei soci “aderenti” può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché per il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio ed all’immagine della Fondazione. I soci “aderenti” possono in ogni momento recedere dalla Fondazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del codice civile.
I soci “aderenti” esclusi o receduti non possono ottenere la restituzione delle quote o dei contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

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Fondazione Forense di Perugia - Piazza Matteotti, 14 c/o Ordine Avvocati di Perugia 06121 Perugia (PG) - P.IVA 02983830544