Il terzo pignorato non può sollevare eccezioni di merito attinenti al titolo esecutivo, essendo legittimato ad eccepire unicamente fatti estintivi o modificativi attinenti al proprio rapporto con l'esecutato. Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato ha la funzione di individuare la cosa assoggettata ad espropriazione forzata nel caso di mancata dichiarazione del terzo o di sua contestazione ex art. 548 c.p.c. La sentenza che lo definisce non ha, quindi, efficacia di giudicato su questioni estranee relative alla qualità del credito del debitore esecutato, che costituiscono oggetto del diverso procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 27 gennaio 2009, n. 1949; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 4 ottobre 2010, n. 20595.
Si comunica che per esigenze di trasloco della sede operativa dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e della Fondazione Forense di Perugia, gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico nei giorni 26, 29 e 30 aprile 2024.
Il 2 maggio 2024 gli uffici saranno operativi nella nuova sede in Perugia, Piazza IV Novembre, 36 piano 1