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Presentazione e Statuto

Lo Statuto

25 luglio 2007

Al momento della costituzione della Fondazione Forense il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia era presieduto dall'Avv. Giovanni Dean che con questa lettera la presentò ai colleghi:

Perugia, 27 settembre 2007

Caro  Collega,
Ti informo che il Consiglio dell'Ordine, nell'ottica delle previsioni contenute nei disegni di legge per la riforma dell'Ordinamento della professione di Avvocato e, soprattutto, in considerazione dei compiti affidati ai Consigli dell'Ordine per l'attuazione delle attività di formazione professionale previste dal Codice Deontologico e già disciplinate con il Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ha costituito lo scorso 25 luglio la

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

con sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La Fondazione si propone:

a) di fornire e favorire le condizioni per la crescita della cultura forense e giudiziaria nell'ambito del Circondario del Tribunale di Perugia, nonché del Distretto della Corte d'Appello di Perugia;

b) di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di avvocato, strumenti di studio e di formazione professionale giuridica e forense, anche a mezzo dell'organizzazione e gestione della Scuola Forense;

c) di fornire agli avvocati che operano nell'ambito del Circondario del Tribunale di Perugia, nonché del Distretto della Corte d'Appello di Perugia, un servizio di aggiornamento professionale permanente, con possibilità di specializzazione nei diversi settori dell'attività giudiziaria forense.

La Fondazione ha, altresì, come scopo la promozione e la diffusione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione ordinaria e, in particolare, a titolo esemplificativo, della conciliazione, della mediazione e dell'arbitrato. Nell'ambito di tale obiettivo, la Fondazione si propone di diffondere e sviluppare una cultura conciliativa tra privati, società, enti, associazioni e pubbliche amministrazioni.

La Fondazione potrà, inoltre, esercitare l'amministrazione delle procedure di risoluzione delle controversie alternative alla giurisdizione ordinaria, nonché l'organizzazione di centri di risoluzione delle controversie e/o di organismi di conciliazione, anche ai sensi del D. Lgs. n. 5 del 17.01.2003, nonché del D. M. n. 222 del 23.07.2004.

Possono essere nominati soci "ordinari" della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Perugia, nonché tutti gli iscritti agli Albi degli Avvocati degli altri Ordini del Distretto della Corte d'Appello di Perugia, i quali presentino domanda e versino la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione

Confido (allorché, in esito alla procedura di riconoscimento, si apriranno i termini per le iscrizioni) nella Tua adesione, perché la Fondazione è – e sempre di più sarà – un patrimonio prezioso di tutta l’Avvocatura perugina, di cui dovrà custodire i valori e garantire la crescita, dotandola di quegli strumenti culturali e di quelle risorse professionali che ci vengono imposte dalle sfide di rinnovamento di questo millennio.

Potrai prendere visione dello Statuto della Fondazione nel sito del nostro Ordine.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

Giovanni Dean

ULTIME 5 NEWS INSERITE

04-10-2021 Organismo di Mediazione Forense di Perugia: avvio dal 4 ottobre 2021 deposito telematico istanze ed adesioni ad invito di mediazione

Si comunica che dal 4 ottobre 2021 presso l’Organismo di Mediazione Forense di Perugia sarà possibile presentare le istanze di mediazione e le adesioni ad un invito di mediazione telematicamente attraverso la piattaforma dedicata “Concilio” .
Una modalità ulteriore ed alternativa, rispetto a quella del deposito cartaceo o via pec.
Questa modalità consentirà una maggiore celerità e completezza nella gestione delle procedure, in quanto lo stesso programma evidenzierà all’utente, in sede di compilazione, eventuali documenti mancanti e necessari ai fini della correttezza del deposito.

Per l’accedere al programma è necessaria preliminarmente la registrazione dell’avvocato quale “difensore”, in modo da ricevere le credenziali: userID e Pw.

Dopodiché, entrati nel programma, sarà sufficiente  cliccare su "nuova istanza" e seguire le istruzioni per l'inserimento: operazione che si compone di cinque semplici passaggi, descritti dettagliatamente nelle istruzioni, qui pubblicate.

Il Link per l'accesso al servizio è il seguente:
https://concilio.dcssrl.it/CONCILIO-OPENWEB1/login/ffperugia


N.B. Al deposito della domanda di mediazione e all'atto dell'adesione al stesso, in ogni caso non oltre lo svolgimento del primo incontro di mediazione, ai sensi dell’art. 28 DM 24/10/23 n. 150, le parti sono tenute a versare (le parti istanti alla presentazione della domanda di mediazione e le parti invitate all’atto di adesione al procedimento) un importo a titolo di  INDENNITA’, che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, oltre le eventuali spese vive per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali.

COORDINATE BANCARIE PER IL BONIFICO: conto corrente intestato alla Fondazione Forense di Perugia "Giovanni Dean" - “CREDIT AGRICOLE” - codice IBAN: IT44U0623003004000015282545
Specificare nella causale: nome e cognome della parte che attiva la procedura.

08-02-2021 Comunicazione Consiglio Direttivo

Si allega comunicazione del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia relativa alle raccomandazioni in ordine allo svolgimento degli incontri di Mediazione e all'accesso alla Segreteria nel periodo emergenziale in corso.
 

13-11-2019 Relazioni evento 18 Ottobre 2019

Si allegano le relazioni  relative all'evento "Separicidio - Il Codice Rosso è legge"

11-07-2017 Mediazione obbligatoria: diventa stabile con la manovra corretiva 2017

Il 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge della c.d. manovrina, ovvero la L. 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del D.L. 50/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".
Tra i vari interventi ivi previsti, l’art. 11-ter introduce una rilevante novità che consiste nell'aver stabilizzato nel nostro ordinamento l’efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria la quale, per effetto del c.d. decreto del fare (D.L. 69/2013), aveva invece natura transitoria e sperimentale, eliminando in questo modo il carattere temporaneo dell’istituto.

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