Ai sensi dell’art. 480, secondo comma, c.p.c., l’avviso al debitore della possibilità di ricorrere ad un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, al fine di proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore, costituisce un ulteriore requisito dell’atto di precetto la cui omissione non è espressamente sanzionata da nullità, che sarebbe in ogni caso preclusa ogniqualvolta sia raggiunto lo scopo informativo dell’atto.
Si comunica che per esigenze di trasloco della sede operativa dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e della Fondazione Forense di Perugia, gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico nei giorni 26, 29 e 30 aprile 2024.
Il 2 maggio 2024 gli uffici saranno operativi nella nuova sede in Perugia, Piazza IV Novembre, 36 piano 1