Si applica al contratto preliminare sottoposto a condizione risolutiva mista la disciplina di cui all’art. 1358 c.c., che impone l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la cui violazione comporta l’applicazione della finzione di avveramento della condizione prevista dal successivo art. 1359 c.c.
Nel caso in esame il preliminare stipulato dalle parti si deve ritenere effettivamente risolto per l’avveramento della condizione risolutiva poiché il mancato verificarsi dell’evento dedotto in condizione non si è verificato per causa non imputabile alla società appellante, la quale ha invece dimostrato di avere un interesse contrario al suo avveramento.
Sotto altro profilo, l’obbligazione derivante dal contratto preliminare si ritiene in ogni caso estinta per causa non imputabile alla convenuta ex art. 1256 c.c. ed il preliminare risolto ex art. 1463 c.c. Infatti, nell’ipotesi di un contratto preliminare di appalto per la realizzazione di un centro commerciale su un terreno ancora da acquisire, successivamente sottoposto ad espropriazione, la stipula del preliminare medesimo non sarebbe valsa ad impedire l’espropriazione con conseguente impossibilità di dare esecuzione all’appalto.
Conforme: Corte di Cassazione, Sez. II Civ., Sentenza 14 dicembre 2012, n. 23014
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