Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria è sufficiente un credito eventuale, quale quello di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato.
In ipotesi di atto di disposizione a titolo gratuito dell’unico bene o di più beni, la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell’azione pauliana possono ritenersi in re ipsa (nel caso di specie, che aveva ad oggetto la costituzione di una rendita fondiaria vitalizia, era onere di parte convenuta dimostrare che avrebbe potuto comunque soddisfare ampiamente le ragioni creditorie).
Cass. Civ. Sez. II, 07/05/2014 n. 9855
Si comunica che per esigenze di trasloco della sede operativa dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e della Fondazione Forense di Perugia, gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico nei giorni 26, 29 e 30 aprile 2024.
Il 2 maggio 2024 gli uffici saranno operativi nella nuova sede in Perugia, Piazza IV Novembre, 36 piano 1