Il rito speciale introdotto dalla Legge n. 92 del 2012, non può considerarsi sostitutivo del differente rimedio cautelare ex art.700 c.p.c.; per quanto celere, infatti, non ha rango cautelare e va ricondotto nell’ambito del rito del lavoro. La tutela cautelare rimane astrattamente accessibile, tuttavia il suo spazio di operatività è fortemente ridotto, solo un’“urgenza qualificata” tale, cioè, da non poter attendere neppure i ristretti tempi necessari all’emanazione dell’ordinanza ex art. 1, comma 51, Legge n. 92 del 2012, giustifica la tutela ex art. 700 c.p.c. Tale periculum in mora sussiste solo nelle ipotesi eccezionali in cui gli interessi sono sottoposti ad un pregiudizio la cui gravità ed irreparabilità aumenta più che proporzionalmente col crescere del ritardo della tutela invocata e necessitano, perciò, di una protezione immediata che i tempi, ancorché brevi, imposti dal rito Fornero non potrebbero garantire. La linea di demarcazione tra rito, Fornero e rito cautelare, che ha sempre carattere residuale, è costituita dalla sussistenza di un pericolo di un danno irreparabile così imminente da non poter consentire l’attesa dei tempi comunque ristretti previsti per la trattazione del rito speciale. (Nel caso di specie la liquidazione del TFR e la presenza di un altro reddito familiare, non consentono di ravvisare l’urgenza qualificata quale condizione per l’accesso alla tutela cautelare).
Si comunica che dal 4 ottobre 2021 presso l’Organismo di Mediazione Forense di Perugia sarà possibile presentare le istanze di mediazione e le adesioni ad un invito di mediazione telematicamente attraverso la piattaforma dedicata “Concilio” .
Una modalità ulteriore ed alternativa, rispetto a quella del deposito cartaceo o via pec.
Questa modalità consentirà una maggiore celerità e completezza nella gestione delle procedure, in quanto lo stesso programma evidenzierà all’utente, in sede di compilazione, eventuali documenti mancanti e necessari ai fini della correttezza del deposito.
Per l’accedere al programma è necessaria preliminarmente la registrazione dell’avvocato quale “difensore”, in modo da ricevere le credenziali: userID e Pw.
Dopodiché, entrati nel programma, sarà sufficiente cliccare su "nuova istanza" e seguire le istruzioni per l'inserimento: operazione che si compone di cinque semplici passaggi, descritti dettagliatamente nelle istruzioni, qui pubblicate.
Il Link per l'accesso al servizio è il seguente:
https://concilio.dcssrl.it/CONCILIO-OPENWEB1/login/ffperugia
In ogni caso è disponibile un servizio di assistenza telefonica al n. 3338908311
N.B. Si precisa che l'istanza deve essere sempre corredata dalla copia della ricevuta del pagamento delle spese di avvio pari ad € 48,80 (iva inclusa) o ad € 97,60 (iva inclusa) per istanze di valore superiore a € 250.000,00, da effettuare mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione Forense di Perugia "Giovanni Dean" - “CREDIT AGRICOLE” - codice IBAN: IT44U0623003004000015282545
Specificare nella causale: nome e cognome della parte che attiva la procedura.
Si allega comunicazione del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia relativa alle raccomandazioni in ordine allo svolgimento degli incontri di Mediazione e all'accesso alla Segreteria nel periodo emergenziale in corso.
Si allegano le relazioni relative all'evento "Separicidio - Il Codice Rosso è legge"
Il 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge della c.d. manovrina, ovvero la L. 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del D.L. 50/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".
Tra i vari interventi ivi previsti, l’art. 11-ter introduce una rilevante novità che consiste nell'aver stabilizzato nel nostro ordinamento l’efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria la quale, per effetto del c.d. decreto del fare (D.L. 69/2013), aveva invece natura transitoria e sperimentale, eliminando in questo modo il carattere temporaneo dell’istituto.