Ai sensi dell’art. 480, secondo comma, c.p.c., l’avviso al debitore della possibilità di ricorrere ad un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, al fine di proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore, costituisce un ulteriore requisito dell’atto di precetto la cui omissione non è espressamente sanzionata da nullità, che sarebbe in ogni caso preclusa ogniqualvolta sia raggiunto lo scopo informativo dell’atto.