Sottotetto in condominio: parte comune o proprietà esclusiva?

LOCAZIONE E CONDOMINIO

La natura e la proprietà del sottotetto di un edificio condominiale si determina innanzitutto dai titoli.  In difetto di questi ultimi, il sottotetto può ritenersi comune qualora, avuto riguardo alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un interesse comune. Potrà altresì essere considerato pertinenza dell’appartamento situato all’ultimo piano quando non abbia altra funzione che isolare e proteggere lo stesso appartamento dal caldo, dal freddo e dall’umidità e purché non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo.

(Dott. Mario Montano)
Conforme:

Corte di Cassazione, Sez. 6-2 Civile, Ordinanza 12 agosto 2011, n. 17249

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