La natura e la proprietà del sottotetto di un edificio condominiale si determina innanzitutto dai titoli. In difetto di questi ultimi, il sottotetto può ritenersi comune qualora, avuto riguardo alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un interesse comune. Potrà altresì essere considerato pertinenza dell’appartamento situato all’ultimo piano quando non abbia altra funzione che isolare e proteggere lo stesso appartamento dal caldo, dal freddo e dall’umidità e purché non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo.
Corte di Cassazione, Sez. 6-2 Civile, Ordinanza 12 agosto 2011, n. 17249
Si comunica che per esigenze di trasloco della sede operativa dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e della Fondazione Forense di Perugia, gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico nei giorni 26, 29 e 30 aprile 2024.
Il 2 maggio 2024 gli uffici saranno operativi nella nuova sede in Perugia, Piazza IV Novembre, 36 piano 1