Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria è sufficiente un credito eventuale, quale quello di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato.
In ipotesi di atto di disposizione a titolo gratuito dell’unico bene o di più beni, la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell’azione pauliana possono ritenersi in re ipsa (nel caso di specie, che aveva ad oggetto la costituzione di una rendita fondiaria vitalizia, era onere di parte convenuta dimostrare che avrebbe potuto comunque soddisfare ampiamente le ragioni creditorie).
Cass. Civ. Sez. II, 07/05/2014 n. 9855