Vendita, appalto e contratto d’opera: Criterio di distinzione

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Nelle obbligazioni che hanno ad oggetto produzione e fornitura di beni o servizi, ai fini della individuazione del tipo di contratto si deve aver riguardo alla prevalenza o meno dell’attività sulla materia, da considerarsi non in senso oggettivo ma secondo la volontà dei contraenti. Se la fornitura è soltanto un elemento a corredo della realizzazione dell’opera che costituisce l’oggetto principale dell’obbligazione, si è in presenza di un contratto d’appalto o d’opera. Se invece è la consegna a costituire l’effettiva obbligazione del produttore-venditore, si è in presenza di un contratto di compravendita.
Nel caso di specie avente ad oggetto la stampa di impianti grafici e la fornitura degli stessi alla committente convenuta, è intercorso un contratto d’appalto, motivo per il quale i vizi dell’opera, ai sensi dell’art. 1667 c.c., dovevano essere denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta, essendo inoltre necessario fornire prova circa l’effettiva sussistenza, natura ed entità degli stessi, nonché delle problematiche conseguenti.  

(Dott. Lorenzo De Luca)
Conforme:

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 30/06/2009 n. 15368

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