Intervento in causa ed integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

ESECUZIONE FORZATA E DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO

Nel caso di litisconsorzio cosiddetto "processuale", qualora l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado (quantunque non litisconsorti necessari), la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, sempre che trattasi di cause inscindibili o tra loro dipendenti [come è indubitabile nella specie, essendo il ricavato dell'alienazione dei beni insufficiente a soddisfare tutti i creditori] determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado, rilevabile (anche d'ufficio) in sede di legittimità, con la conseguenza che la Corte di Cassazione è tenuta, ai sensi del combinato disposto degli art. 331 e 383 c.p.c., a rimettere le parti dinanzi al giudice d'appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa. 

(Dott.ssa Annalisa Tobanelli)
Conforme:

Cass. 8519/2004; Cass. 2646/2007; Cass. 21070/2015

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