L’azione di impugnazione del riconoscimento del figlio minore ai sensi dell’art. 263 c.c. può essere richiesta da chiunque vi abbia un interesse individuale, qualificato, concreto, attuale, legittimo e di carattere morale e/o patrimoniale.
Non può ipotizzarsi un ipotetico interesse del minore contrario al riconoscimento da parte del genitore biologico. Dove il legislatore ha voluto garantire l’interesse del minore (ad es. nel procedimento di cui all’art. 250 c.c.), l’ha precisato esplicitamente.
Si comunica che per esigenze di trasloco della sede operativa dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e della Fondazione Forense di Perugia, gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico nei giorni 26, 29 e 30 aprile 2024.
Il 2 maggio 2024 gli uffici saranno operativi nella nuova sede in Perugia, Piazza IV Novembre, 36 piano 1