L'eccezione relativa al beneficium excussionis concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, non attiene all'elemento della legittimazione ad agire, pertanto non è rilevabile ex officio dal giudice, ma deve essere sollevata dal debitore in sede di opposizione all'esecuzione.
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro Civile, 11 giugno 1987, n. 5106.
Il corso è aperto a tutti i Mediatori Civili già iscritti nell’elenco che hanno la necessità di assolvere l’obbligo formativo previsto dal Decreto per mantenere l’iscrizione all’Albo dei Mediatori, come richiesto dall’art. 42 D.M. 150/2023.
Il Corso è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 10 crediti formativi di cui:
n. 3 c.f. in diritto civile, n. 4 c.f. in diritto processuale civile e n. 3 c.f. in materia deontologica
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