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L'azione di responsabilità verso i creditori sociali e l’azione individuale del socio e del terzo

RESPONSABILITÁ

Un consolidato indirizzo giurisprudenziale distingue l'azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori, di cui all'art. 2394 c.c. e l'azione individuale del socio e del terzo, di cui all'art. 2395 c.c., in base al pregiudizio subito dalla categoria dei creditori nel suo complesso a causa della cattiva gestione della società nel primo caso, ovvero il pregiudizio subito dal singolo creditore nella propria sfera individuale in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore. Nel caso di specie per come risultano descritti i fatti posti a fondamento della pretesa la qualificazione giuridica più adeguata è quella dell'art. 2395 c.c. ovvero l'azione individuale del socio e del terzo, in quanto la lesione al diritto di credito delle società ricorrenti non deriva dall'insufficienza patrimoniale della società (requisito richiesto dall'art. 2394 c.c.) cagionata dall'illegittima condotta dell'amministratore convenuto, piuttosto la condotta illecita dell'amministratore ha determinato un danno immediato e diretto sul patrimonio delle stesse provocando una perdita patrimoniale consistente nell'importo delle forniture non pagate.

(Dott.ssa Scarponi Alessandra)
Conforme:

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 10 aprile 2014, n. 8458.

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04-10-2021 Organismo di Mediazione Forense di Perugia: avvio dal 4 ottobre 2021 deposito telematico istanze ed adesioni ad invito di mediazione

Si comunica che dal 4 ottobre 2021 presso l’Organismo di Mediazione Forense di Perugia sarà possibile presentare le istanze di mediazione e le adesioni ad un invito di mediazione telematicamente attraverso la piattaforma dedicata “Concilio” .
Una modalità ulteriore ed alternativa, rispetto a quella del deposito cartaceo o via pec.
Questa modalità consentirà una maggiore celerità e completezza nella gestione delle procedure, in quanto lo stesso programma evidenzierà all’utente, in sede di compilazione, eventuali documenti mancanti e necessari ai fini della correttezza del deposito.

Per l’accedere al programma è necessaria preliminarmente la registrazione dell’avvocato quale “difensore”, in modo da ricevere le credenziali: userID e Pw.

Dopodiché, entrati nel programma, sarà sufficiente  cliccare su "nuova istanza" e seguire le istruzioni per l'inserimento: operazione che si compone di cinque semplici passaggi, descritti dettagliatamente nelle istruzioni, qui pubblicate.

Il Link per l'accesso al servizio è il seguente:
https://concilio.dcssrl.it/CONCILIO-OPENWEB1/login/ffperugia

In ogni caso è disponibile un servizio di assistenza telefonica al n. 3338908311

N.B. Si precisa che l'istanza deve essere sempre corredata dalla copia della ricevuta del pagamento delle spese di avvio pari ad  € 48,80 (iva inclusa) o ad € 97,60 (iva inclusa) per istanze di valore superiore a € 250.000,00, da effettuare mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione Forense di Perugia "Giovanni Dean" - “CREDIT AGRICOLE” - codice IBAN: IT44U0623003004000015282545
Specificare nella causale: nome e cognome della parte che attiva la procedura.

08-02-2021 Comunicazione Consiglio Direttivo

Si allega comunicazione del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia relativa alle raccomandazioni in ordine allo svolgimento degli incontri di Mediazione e all'accesso alla Segreteria nel periodo emergenziale in corso.
 

13-11-2019 Relazioni evento 18 Ottobre 2019

Si allegano le relazioni  relative all'evento "Separicidio - Il Codice Rosso è legge"

11-07-2017 Mediazione obbligatoria: diventa stabile con la manovra corretiva 2017

Il 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge della c.d. manovrina, ovvero la L. 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del D.L. 50/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".
Tra i vari interventi ivi previsti, l’art. 11-ter introduce una rilevante novità che consiste nell'aver stabilizzato nel nostro ordinamento l’efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria la quale, per effetto del c.d. decreto del fare (D.L. 69/2013), aveva invece natura transitoria e sperimentale, eliminando in questo modo il carattere temporaneo dell’istituto.

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