Ai fini del risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica non trova applicazione l’art. 2052 c.c., bensì il canone generale di cui all’art. 2043 c.c. Pertanto spetta alla parte attrice indicare e provare con precisione la condotta omissiva ascrivibile all’ente pubblico proprietario della fauna, nonché il nesso causale tra questa e l’evento dannoso (Nel caso in esame il Tribunale di Spoleto ha rigettato la domanda attrice volta al risarcimento dei danni materiali e fisici derivanti dal sinistro provocato da un istrice ritenendo non sufficientemente provato l’attraversamento della strada dell’animale).
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 24 aprile 2014, n. 9276.
Si comunica che per esigenze di trasloco della sede operativa dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e della Fondazione Forense di Perugia, gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico nei giorni 26, 29 e 30 aprile 2024.
Il 2 maggio 2024 gli uffici saranno operativi nella nuova sede in Perugia, Piazza IV Novembre, 36 piano 1