Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie aventi ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni nascenti da concessione del diritto di superficie. In tali ipotesi, infatti, ai sensi della normativa che regola l'espropriazione e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (art. 10, Legge 18 aprile 1962 n. 167, come sostituito dall'art. 35 Legge 22 ottobre 1971 n. 865), non vengono in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e, in particolare, non sussiste alcun potere discrezionale della P.A. in ordine alla quantificazione del relativo corrispettivo. Qualora sia necessario procedere al conguaglio degli oneri di urbanizzazione e di acquisto dell'area destinata alla costruzione del bene posta a carico della cooperativa edilizia con la stipulazione della convenzione urbanistica, e questa risulti essere stata medio tempore cancellata dal Registro delle imprese, l'amministrazione comunale potrà ingiungere il pagamento delle somme in questione al socio assegnatario dell'immobile in virtù della natura reale di tale obbligazione.
Corte di Cassazione, Sez. Unite Civile, 10 agosto 2011, n. 17142; Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 27 agosto 2002, n. 12571.
Difforme:Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 29 maggio 2008, n. 14435; Tribunale di Perugia, Sez. Civile, 03 ottobre 2013.
Si comunica che dal 4 ottobre 2021 presso l’Organismo di Mediazione Forense di Perugia sarà possibile presentare le istanze di mediazione e le adesioni ad un invito di mediazione telematicamente attraverso la piattaforma dedicata “Concilio” .
Una modalità ulteriore ed alternativa, rispetto a quella del deposito cartaceo o via pec.
Questa modalità consentirà una maggiore celerità e completezza nella gestione delle procedure, in quanto lo stesso programma evidenzierà all’utente, in sede di compilazione, eventuali documenti mancanti e necessari ai fini della correttezza del deposito.
Per l’accedere al programma è necessaria preliminarmente la registrazione dell’avvocato quale “difensore”, in modo da ricevere le credenziali: userID e Pw.
Dopodiché, entrati nel programma, sarà sufficiente cliccare su "nuova istanza" e seguire le istruzioni per l'inserimento: operazione che si compone di cinque semplici passaggi, descritti dettagliatamente nelle istruzioni, qui pubblicate.
Il Link per l'accesso al servizio è il seguente:
https://concilio.dcssrl.it/CONCILIO-OPENWEB1/login/ffperugia
In ogni caso è disponibile un servizio di assistenza telefonica al n. 3338908311
N.B. Si precisa che l'istanza deve essere sempre corredata dalla copia della ricevuta del pagamento delle spese di avvio pari ad € 48,80 (iva inclusa) o ad € 97,60 (iva inclusa) per istanze di valore superiore a € 250.000,00, da effettuare mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione Forense di Perugia "Giovanni Dean" - “CREDIT AGRICOLE” - codice IBAN: IT44U0623003004000015282545
Specificare nella causale: nome e cognome della parte che attiva la procedura.
Si allega comunicazione del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia relativa alle raccomandazioni in ordine allo svolgimento degli incontri di Mediazione e all'accesso alla Segreteria nel periodo emergenziale in corso.
Si allegano le relazioni relative all'evento "Separicidio - Il Codice Rosso è legge"
Il 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge della c.d. manovrina, ovvero la L. 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del D.L. 50/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".
Tra i vari interventi ivi previsti, l’art. 11-ter introduce una rilevante novità che consiste nell'aver stabilizzato nel nostro ordinamento l’efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria la quale, per effetto del c.d. decreto del fare (D.L. 69/2013), aveva invece natura transitoria e sperimentale, eliminando in questo modo il carattere temporaneo dell’istituto.