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Stato di adottabilità del minore a seguito di gravi e insanabili carenze genitoriali

FAMIGLIA E MINORI

In presenza di gravi e insanabili carenze genitoriali di uno dei due genitori, il Tribunale per i Minorenni sospende le responsabilità genitoriali in via provvisoria. In tale situazione può tuttavia procedere con il collocamento del minore presso la propria famiglia, quando ci sia almeno un soggetto che abbia un rapporto significativo con lo stesso e sia idoneo a prendersene cura. In ogni caso, qualora successivamente il Tribunale ritenga “grave e insanabile” l'inadeguatezza del genitore, già accertata in via provvisoria, e qualora tale inadeguatezza fosse confermata dai comportamenti tenuti nel corso del collocamento in famiglia del minore, il Tribunale potrà dichiarare nei confronti di tale soggetto la decadenza dalle responsabilità genitoriali, con interruzione di qualunque relazione con il figlio. Qualora, a seguito di tale passaggio, non emerga alcuna concreta possibilità che il genitore – già decaduto dalle proprie responsabilità genitoriali con provvedimento definitivo – possa neppure in futuro offrire al figlio le cure di cui necessita e un ambiente sano e costruttivo nel quale sviluppare correttamente la propria personalità, il Tribunale disporrà l'apertura del procedimento di adottabilità del minore ex artt. 8 e segg. della Legge N. 184/1983.

(Dott.ssa Francesca Di Cesare)
Conforme:

(Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 12 maggio 2006, n. 11019; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 10 agosto 2006, n. 18113). 

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