La rinuncia agli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo determina inevitabilmente l'estinzione del giudizio proposto. Per l'effetto, la declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione costituisce ex art. 653 c.p.c. un caso di acquisto dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, che acquisisce l'efficacia della cosa giudicata. Se in seguito alla dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione viene riproposta avverso il medesimo decreto ingiuntivo una seconda opposizione (pur sempre nel termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c.) la stessa deve ritenersi inammissibile. Infatti, proprio la peculiare struttura processuale del procedimento ingiuntivo, impedisce di ritenere applicabile l'art. 310 c.p.c., secondo cui l'estinzione del processo non estingue l'azione, atteso che la norma di cui all'art. 653 c.p.c. assume carattere speciale rispetto a quella di cui all'art. 310 c.p.c. in quanto, nelle ipotesi ivi considerate – e dunque quella di estinzione anche per rinuncia agli atti – consegue l'esecutività del decreto.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 19 marzo 2014 n. 6337.
Difforme:Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 23 ottobre 2008, n. 25621.
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