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Inammissibilità di una nuova opposizione nei termini, dopo l'estinzione del Giudizio

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

La rinuncia agli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo determina inevitabilmente l'estinzione del giudizio proposto. Per l'effetto, la declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione costituisce ex art. 653 c.p.c. un caso di acquisto dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, che acquisisce l'efficacia della cosa giudicata. Se in seguito alla dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione viene riproposta avverso il medesimo decreto ingiuntivo una seconda opposizione (pur sempre nel termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c.) la stessa deve ritenersi inammissibile. Infatti, proprio la peculiare struttura processuale del procedimento ingiuntivo, impedisce di ritenere applicabile l'art. 310 c.p.c., secondo cui l'estinzione del processo non estingue l'azione, atteso che la norma di cui all'art. 653 c.p.c. assume carattere speciale rispetto a quella di cui all'art. 310 c.p.c. in quanto, nelle ipotesi ivi considerate – e dunque quella di estinzione anche per rinuncia agli atti – consegue l'esecutività del decreto.

(Dott. Giuseppe Conca)
Conforme:

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 19 marzo 2014 n. 6337.

Difforme:

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 23 ottobre 2008, n. 25621.

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04-10-2021 Organismo di Mediazione Forense di Perugia: avvio dal 4 ottobre 2021 deposito telematico istanze ed adesioni ad invito di mediazione

Si comunica che dal 4 ottobre 2021 presso l’Organismo di Mediazione Forense di Perugia sarà possibile presentare le istanze di mediazione e le adesioni ad un invito di mediazione telematicamente attraverso la piattaforma dedicata “Concilio” .
Una modalità ulteriore ed alternativa, rispetto a quella del deposito cartaceo o via pec.
Questa modalità consentirà una maggiore celerità e completezza nella gestione delle procedure, in quanto lo stesso programma evidenzierà all’utente, in sede di compilazione, eventuali documenti mancanti e necessari ai fini della correttezza del deposito.

Per l’accedere al programma è necessaria preliminarmente la registrazione dell’avvocato quale “difensore”, in modo da ricevere le credenziali: userID e Pw.

Dopodiché, entrati nel programma, sarà sufficiente  cliccare su "nuova istanza" e seguire le istruzioni per l'inserimento: operazione che si compone di cinque semplici passaggi, descritti dettagliatamente nelle istruzioni, qui pubblicate.

Il Link per l'accesso al servizio è il seguente:
https://concilio.dcssrl.it/CONCILIO-OPENWEB1/login/ffperugia

In ogni caso è disponibile un servizio di assistenza telefonica al n. 3338908311

N.B. Si precisa che l'istanza deve essere sempre corredata dalla copia della ricevuta del pagamento delle spese di avvio pari ad  € 48,80 (iva inclusa) o ad € 97,60 (iva inclusa) per istanze di valore superiore a € 250.000,00, da effettuare mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione Forense di Perugia "Giovanni Dean" - “CREDIT AGRICOLE” - codice IBAN: IT44U0623003004000015282545
Specificare nella causale: nome e cognome della parte che attiva la procedura.

08-02-2021 Comunicazione Consiglio Direttivo

Si allega comunicazione del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia relativa alle raccomandazioni in ordine allo svolgimento degli incontri di Mediazione e all'accesso alla Segreteria nel periodo emergenziale in corso.
 

13-11-2019 Relazioni evento 18 Ottobre 2019

Si allegano le relazioni  relative all'evento "Separicidio - Il Codice Rosso è legge"

11-07-2017 Mediazione obbligatoria: diventa stabile con la manovra corretiva 2017

Il 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge della c.d. manovrina, ovvero la L. 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del D.L. 50/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".
Tra i vari interventi ivi previsti, l’art. 11-ter introduce una rilevante novità che consiste nell'aver stabilizzato nel nostro ordinamento l’efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria la quale, per effetto del c.d. decreto del fare (D.L. 69/2013), aveva invece natura transitoria e sperimentale, eliminando in questo modo il carattere temporaneo dell’istituto.

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