Il cessionario del ramo di azienda risponde dei debiti aziendali solo se iscritti nei libri contabili obbligatori

IMPRESA

Ai sensi dell'art. 2560, secondo comma, c.c. il cessionario del ramo di azienda risponde dei soli debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta iscritti nei libri contabili obbligatori; soltanto in tale ipotesi la dette passività possono ritenersi note al cessionario. Poiché la ratio della norma è quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione di debiti assunti, la conoscenza o conoscibilità aliunde dell'esistenza del debito e della sua origine aziendale non è idonea a surrogare la perentorietà della norma, che come tale è insuscettibile di applicazione analogica. (Nel caso in esame il Tribunale di Perugia, pur essendovi piena coincidenza della compagine sociale tra cedente e cessionaria, oltre che rapporti di parentela tra i rispettivi legali rappresentanti, ha dichiarato l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della cessionaria ritenendo non provata l'iscrizione del debito nei registri contabili obbligatori).

(Dott.ssa Lisa Taschini)
Conforme:

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 21 dicembre 2012, n. 23828; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 10 novembre 2010, n. 22831

Difforme:

Corte di Appello di Milano, Sez. Civile, 8 marzo 2014

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