È censurabile ai sensi dell'art. 2557 c.c. il comportamento di un imprenditore che, dopo aver ceduto un'azienda, intraprenda una nuova attività imprenditoriale avente il medesimo oggetto della azienda ceduta e utilizzando i locali e l'utenza telefonica già in uso a quest'ultima. Tali comportamenti, infatti, poiché idonei a ingenerare confusione e sviamento della clientela, costituiscono attività di concorrenza sleale.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 11 settembre 1996, n. 8219
Si comunica che per esigenze di trasloco della sede operativa dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e della Fondazione Forense di Perugia, gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico nei giorni 26, 29 e 30 aprile 2024.
Il 2 maggio 2024 gli uffici saranno operativi nella nuova sede in Perugia, Piazza IV Novembre, 36 piano 1