L'errore revocatorio di cui all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è quello inerente esclusivamente l’attività percettiva e non quella valutativa del medesimo. Una sentenza può essere impugnata per revocazione qualora l’errore di fatto costituisca l’unica ed imprescindibile premessa logico-giuridica della decisione. Si deve infatti escludere il nesso di causalità logico-giuridica tra l’errore di fatto e la decisione impugnata qualora il primo concorra con altri elementi idonei di per sé a fondare la decisione adottata dal giudice (Nel caso in esame la Corte di Appello di Perugia ha rigettato la domanda di revocazione ritenendo l’errore di fatto non decisivo in quanto costituente soltanto uno dei presupposti logico-giuridici della pronuncia impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. Unite Civile, 23 gennaio 2009 n. 1666; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 24 febbraio 2014, n. 4265.
Si comunica che per esigenze di trasloco della sede operativa dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e della Fondazione Forense di Perugia, gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico nei giorni 26, 29 e 30 aprile 2024.
Il 2 maggio 2024 gli uffici saranno operativi nella nuova sede in Perugia, Piazza IV Novembre, 36 piano 1