La condotta illegittima tenuta dal conducente della vettura esclude il caso fortuito e, quindi, la sussistenza della prova liberatoria di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. Pertanto, rimane confermata la presunzione di colpa stabilita dalla suddetta disposizione, per avere il conducente contribuito a determinare l'evento dannoso.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 6 giugno 2006, n. 13268; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 13 febbraio 2013, n. 3543.
Si comunica che per esigenze di trasloco della sede operativa dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e della Fondazione Forense di Perugia, gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico nei giorni 26, 29 e 30 aprile 2024.
Il 2 maggio 2024 gli uffici saranno operativi nella nuova sede in Perugia, Piazza IV Novembre, 36 piano 1