La condotta illegittima tenuta dal conducente della vettura esclude il caso fortuito e, quindi, la sussistenza della prova liberatoria di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. Pertanto, rimane confermata la presunzione di colpa stabilita dalla suddetta disposizione, per avere il conducente contribuito a determinare l'evento dannoso.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 6 giugno 2006, n. 13268; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 13 febbraio 2013, n. 3543.
Il corso è aperto a tutti i Mediatori Civili già iscritti nell’elenco che hanno la necessità di assolvere l’obbligo formativo previsto dal Decreto per mantenere l’iscrizione all’Albo dei Mediatori, come richiesto dall’art. 42 D.M. 150/2023.
Il Corso è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 10 crediti formativi di cui:
n. 3 c.f. in diritto civile, n. 4 c.f. in diritto processuale civile e n. 3 c.f. in materia deontologica
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