In campo matrimoniale, e segnatamente in materia di separazione e divorzio, i concetti di litispendenza e connessione internazionale hanno un’accezione ampia: in particolare, rientrano nell’ipotesi prevista e disciplinata dall’art. 19 del Reg. UE N. 2201/2003 anche i casi di falsa litispendenza, caratterizzata da identità soggettiva ma non oggettiva.
Nel caso in cui due autorità giudiziarie di due Paesi diversi appartenenti all’Unione Europea vengano adite in due momenti distinti su cause relative alla medesima situazione (anche se l’identità è unicamente soggettiva e non oggettiva, come in un procedimento di separazione personale e uno di divorzio tra i medesimi individui) il Giudice successivamente adito non può sindacare la dichiarazione di competenza giurisdizionale del Giudice di altro Stato preventivamente adito e deve, conseguentemente, declinare la propria giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 18 aprile 2007, n. 9319