Ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia, in tema di usura, è inibita la sommatoria del tasso debitore contrattuale con quello moratorio, poiché trattasi di interessi ontologicamente e funzionalmente differenti che vengono in rilievo, gli uni, nella fase “ordinaria” del rapporto contrattuale e, gli altri, solo in quella “patologica” conseguente all’inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza 9 gennaio 2013, n. 350.