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Competenza per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c.

COMPETENZA

L'attrazione della competenza del Tribunale ordinario ex art. 38 disp. att. c.c., come novellato dall'art. 3 della Legge n. 219/2012, non opera per i procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. introdotti prima del giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316 c.c., per i quali rimane competente il Tribunale per i Minorenni. Detta interpretazione è aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 Cedu e nell'art. 24 della Carta di Nizza.

(Avv. Elena Raiola)
Conforme:

Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, 26 gennaio 2015, n. 1349; Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, 12 febbraio 2015, n. 2833; Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, 14 aprile 2014, n. 21633.

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