Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi decorre dal giorno in cui il committente/acquirente ha acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, serie e obiettiva, dei difetti e del loro collegamento causale con l’attività dell’appaltatore/venditore, non essendo al fine sufficiente la sussistenza di semplici sospetti, né una generica acquisizione dei vizi e dei loro segni esteriori di danno o pericolo. Pertanto, al fine di evitare la proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo, il dies a quo dei termini annuali di decadenza e di prescrizione decorre dal momento del raggiungimento della piena comprensione del fenomeno e della chiara individuazione delle sue cause, che possono acquisirsi anche per mezzo di relazione tecnica peritale.
Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 16 febbraio 2015, n. 3040; Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 19 settembre 2014, n. 19823; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 08 maggio 2014, n. 9966; Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 23 gennaio 2008, n. 1463; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 13 gennaio 2005, n. 567; Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 01 agosto 2003, n. 11740; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 18 novembre 1998, n. 11613; Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 09 marzo 1999, n. 1993.