Il principio di ultrattività del mandato e della sopravvenienza della procura ad litem oltre la morte del mandante, derogando alle regole generali di cui all’art. 1722, n. 4 c.c. e agli artt. 83 e 84 c.p.c., ha carattere eccezionale e deve, pertanto, essere applicato restrittivamente. Di conseguenza esso non opera nell’ipotesi in cui il procuratore del creditore defunto dopo la notifica del precetto ma prima della notifica del pignoramento voglia promuovere autonomamente un’esecuzione immobiliare. In tal caso, infatti, non vi sono pregiudizi irreversibili che giustificano l’applicazione del principio di ultrattività del mandato, atteso che la mancata notifica del pignoramento avrebbe quale unico effetto quello di perenzione del precetto, che ben potrà essere rinnovato su procura degli eredi.
Si comunica che per esigenze di trasloco della sede operativa dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e della Fondazione Forense di Perugia, gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico nei giorni 26, 29 e 30 aprile 2024.
Il 2 maggio 2024 gli uffici saranno operativi nella nuova sede in Perugia, Piazza IV Novembre, 36 piano 1