Attiva i javascript per vedere correttamente il sito

La mera variazione dell’importo del debito garantito non estingue la fideiussione

CONTRATTI

L’atto con il quale le parti convengono la mera variazione quantitativa in aumento dell’importo del debito garantito non costituisce novazione ai sensi dell’art. 1230 c.c. e non comporta, dunque, l’estinzione della precedente obbligazione fideiussoria. Per aversi novazione oggettiva, invero, è necessario un “aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, ed un “animus novandi”, quale non equivoca manifestazione dell’intento di estinguere l’obbligazione originaria sostituendola con una nuova. (Nel caso in esame il Tribunale di Spoleto ha escluso la natura novativa delle scritture private con cui gli originari fideiussori hanno semplicemente aumentato l’importo della posizione di garanzia precedentemente assunta limitandosi a richiamare tutte le restanti pattuizioni intercorse).

(Avv. Claudia Baldini)
Conforme:

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza 6 luglio 2010, n. 15980; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza 21 gennaio 2008, n. 1218.

Torna alla ricerca
 
ULTIME 5 NEWS INSERITE

16-04-2024 Chiusura uffici Segreteria: Ordine Avvocati di Perugia e Fondazione Forense di Perugia - 26, 29 e 30 aprile 2024

Si comunica che per esigenze di trasloco della sede operativa dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e della Fondazione Forense di Perugia, gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico nei giorni  26, 29 e 30 aprile 2024.
Il 2 maggio 2024 gli uffici saranno operativi nella nuova sede in Perugia, Piazza IV Novembre, 36 piano 1

04-04-2024 Corso di formazione il bilancio

Prossimi Eventi in calendario
Non ci sono notizie