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Obbligo di salvataggio

ASSICURAZIONI

L’obbligo di salvataggio imposto all’assicurato dall’art. 1914 c.c., la cui inosservanza comporta la liberazione dell’assicuratore dalla propria obbligazione, consiste nel compimento delle attività che inserendosi in un rapporto causale siano tali da impedire la produzione, in tutto o in parte, del sinistro ovvero, se prodotto, di attenuare il relativo danno.
Le attività che appaiono necessarie ad attuare tali obiettivi, tuttavia, non possono estendersi fino a ricomprendere un dovere dell’assicurato di resistere nel giudizio in cui è stato convenuto per il sinistro verificato, eventi entrambi tempestivamente comunicati al proprio assicuratore.

(Avv. Izaura Puka)
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