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Liceità delle registrazioni tra presenti da parte di uno degli interlocutori

PROVA NEL PROCESSO CIVILE

Le registrazioni tra presenti da parte di uno degli interlocutori non devono essere considerate intercettazioni ma una particolare forma di riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c.. Esse pertanto sono lecite se vengono espletate all’interno di determinati limiti di contenimento relativamente alla loro diffusione e di cui lo scopo fondamentale deve essere quello della tutela di un proprio diritto. 

(Avv. Elena Raiola)
Conforme:

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 29 dicembre 2014, n. 27424; Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 11 dicembre1993, n. 12206; Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 24 marzo 2011, n. 18908; Corte di Cassazione, Sez. I Penale, 02 marzo 1999, n. 7239; Tribunale Torino, Sez. I, 02 maggio 2013

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