Ai fini della sussistenza di una ipotesi di demansionamento è sempre necessario procedere ad una effettiva comparazione tra le nuove attribuzioni ritenute lesive della professionalità acquisita del lavoratore e quelle svolte anteriormente.
Muovendo da tale principio di diritto la Corte di Appello di Perugia ha riformato la sentenza di primo grado per aver omesso di considerare il fatto che nel periodo di astensione per maternità della ricorrente l’Ente di appartenenza aveva rimodulato la propria organizzazione interna, e ciò in funzione delle mutate finalità pubbliche dello stesso.