Nel caso di ingiunzione di pagamento di somme dovute a un avvocato a titolo di compenso professionale, l’opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla correttezza del mandato, sull’effettività dello stesso, sulla sua esistenza, ovvero su procedure anche ulteriori rispetto a quelle civili, deve essere proposta non già con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (ammissibile solo in caso di contestazione sul quantum del compenso) bensì con atto di citazione ex art. 645 c.p.c.. Nel caso di scelta erronea del rito e della forma dell’atto introduttivo, la sanatoria è ammissibile solo se l’atto, oltre ad essere stato depositato nella cancelleria del Giudice competente, è stato anche notificato alla controparte nel termine perentorio di quaranta giorni. Qualora ciò non sia avvenuto, il Giudice dovrà dichiarare inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo.